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Proteggere i propri immobili con il fondo Patrimoniale

Postato da Spina&Marchei on 2 Aprile 2017
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Il fondo patrimoniale della famiglia è un istituto giuridico che consente di destinare un patrimonio (che può essere costituito da denaro, da beni mobili o immobili), al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Attraverso questo istituto la proprietà dei beni resta dei coniugi i quali però non potranno disporne per scopi estranei agli interessi della famiglia.
Ai sensi dell’articolo 167 del Codice Civile, i coniugi singolarmente o insieme possono ricorrere al fondo patrimoniale, attraverso un atto notarile, per vincolare così determinati beni ai bisogni della famiglia.
Cosa può far parte del fondo patrimoniale
Possono far parte del fondo patrimoniale i beni immobili, i beni mobili registrati, le universalità di mobili, i titoli di credito. Il fondo patrimoniale può essere costituito non solo all’atto del matrimonio ma anche successivamente.
Gli adempimenti:
Quando viene costituito un fondo patrimoniale è necessario procedere all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Tale annotazione è indispensabile per far sì che il fondo patrimoniale diventi opponibile a terzi. Si tratta in buona sostanza di una forma di pubblicità legale.
Quando il fondo patrimoniale ha per oggetto dei beni immobili è necessario procedere anche alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari. Regole simili valgono anche per i beni mobili soggetti a registrazione. Per quanto riguarda i titoli di credito, il vincolo deve essere annotato sul documento.
Quali sono i benefici che si conseguono attraverso la costituzione del fondo patrimoniale

Il principale beneficio che si può conseguire attraverso la costituzione del fondo patrimoniale e che i beni che ne fanno parte non possono essere soggetti a esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Nel caso in cui, però, un credito sia sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale il creditore ha la possibilità di tutelarsi proponendo la cosiddetta “Azione Revocatoria” (V art. 2901 del Codice Civile). Il creditore in tal caso dovrà dimostrare che questo il fondo è stato costituito arrecando pregiudizio alle sue ragioni. Egli dovrà anche dimostrare che chi ha costituito il fondo patrimoniale fosse consapevole del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore. Se poi il fondo è stato costituito in epoca anteriore al sorgere del credito la revocatoria diventa possibile solo se si dimostra che l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.

L’azione revocatoria ha l’effetto di rendere inefficace nei confronti del creditore la costituzione del fondo patrimoniale ma può essere proposta però entro determinati limiti temporali ossia entro cinque anni dal compimento dell’atto (in questo l’atto di costituzione del fondo patrimoniale).
L’amministrazione del fondo patrimoniale
L’amministrazione del fondo segue le regole della comunione legale. Bisogna in ogni caso distinguere tra gli atti di ordinaria amministrazione per i quali i coniugi possono agire anche disgiuntamente, e gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessario che i coniugi agiscano congiuntamente. Naturalmente potrebbe anche accadere che i coniugi siano in disaccordo su atti di amministrazione che richiedono un comune assenso. In tal caso se uno dei coniugi nega il proprio consenso al compimento di un atto di straordinaria amministrazione l’altro coniuge può ottenere dal giudice l’autorizzazione a compiere l’atto se dimostra che questo risponde agli interessi della famiglia. Tipico esempio é la vendita di un immobile su cui vige un fondo patrimoniale.
I frutti ( per esempio la vendita di un immobile su cui vigeva un fondo patrimoniale ) possono essere utilizzati solo per i bisogni della famiglia e la vendita dei beni che fanno parte del fondo non può essere fatta se non con il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso in cui vi siano dei figli è necessaria anche l’autorizzazione del Tribunale, a meno che nell’atto di costituzione del fondo stesso non siano stati espressamente esclusi i figli minorenni.
L’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio determinano la cessazione del fondo salvo che vi siano figli minori. Se ci sono figli, il fondo rimarrà in piedi fino a che non avranno compiuto la maggiore età e sarà il magistrato a stabilire come procedere all’amministrazione dei beni

Articoli di approfondimento sul fondo patrimoniale della famiglia

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Fonte: Il fondo patrimoniale della famiglia
(www.StudioCataldi.it)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

One thought on “Proteggere i propri immobili con il fondo Patrimoniale

  • su 12 Settembre 2017

    Va comunque specificato che, negli ultimi anni, l’efficacia della protezione con fondo patrimoniale é stata notevolmente allentata da nuove regole e leggi.

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